Tipologie di procedimento


Richiamo Normativo

 

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013:

 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati

 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:  
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;  
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;  
e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell'amministrazione;
h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.


 

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