Strutture Sanitarie Private Accreditate

 


Richiamo Normativo

 

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013:

 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 41: Trasparenza del servizio sanitario nazionale


  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative procedure, gli atti di conferimento.
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi con esse intercorsi.
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita' previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.


 

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