Costi contabilizzati


 

Richiamo Normativo

 

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013:

 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi dell'articolo 32.
 

Art. 32: Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi pubblici.
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo;
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 


 
 
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