LEGGE REGIONALE 01/08/2011 n.35 e succ.mod.
LEGGE REGIONALE 01/08/2011 n.35 e succ.mod.
L'articolo 10 include nell'ambito di applicazione delle misure accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell’obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE.
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