Atti di concessione

Atti di concessione


Richiamo Normativo

 

 Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013:

 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 26: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati.


  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.


Art. 27: Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari


  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario;
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


 

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