Statuto

STATUTO

della società

"CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE”

Società Consortile a Responsabilità limitata".

 


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INDICE


 

Art. 1 Costituzione e Sede

Art. 2 Finalità

Art. 3 Durata della Società

Art. 4 Requisiti dei Soci

Art. 5 Obblighi dei Soci

Art. 6 Cessione delle quote

Art. 7 Recesso del socio

Art. 8 Capitale Sociale

Art. 9 Esercizio sociale – Bilancio

Art. 10 Organi della Società

Art. 11 Assemblea dei Soci

Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi

Art. 13 Rappresentanza nell'Assemblea

Art. 14 Organo di Amministrazione

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

Art. 16 Rappresentanza legale

Art. 17 Controllo legale dei conti

Art. 18 Scioglimento della Società

Art. 19 Componimento delle controversie

 


 

 

 

Art. 1

Costituzione e Sede

Ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, degli artt. 113 e 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in considerazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896 e della Legge Regionale Toscana 11 agosto 1999 n. 41 è costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile a Responsabilità limitata" la quale potrà essere indicata con la denominazione abbreviata di "CO.SVI.G. - S.r.l.”.

La società ha sede nel comune di Radicondoli (SI) e potrà istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e all'estero.

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Art. 2

Finalità

La società, considerata l'area geotermica e le risorse alla stessa connesse, si propone, utilizzando il gettito di cui all'art. 17 della Legge 896/86 nonché altri proventi/sovvenzioni/erogazioni/contributi a qualunque titolo destinati alla medesima, di promuovere investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Regione Toscana; gli atti di programmazione della società comunque approvati dall'Assemblea dei Soci avranno pertanto l'efficacia e sostituiranno gli atti di programmazione locale concertati fra i comuni aderenti alla società.

A tal fine la società potrà compiere tutte le attività, anche di natura industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, attività di servizio ovvero di gestione di servizi pubblici locali, sia con, sia privi di rilevanza economica, nonché di gestione di opere pubbliche e/o di pubblico interesse o comunque connesse alle finalità di cui al primo capoverso del presente articolo, purché necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, sia in proprio si tramite terzi soggetti, con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove previste per legge.

La società potrà inoltre promuovere, organizzare e/o tenere corsi di formazione ed educativi. 

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Art. 3

Durata della società

La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2030.

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Art. 4

Requisiti dei Soci

Possono essere soci gli Enti locali interessati dalla presenza di risorse geotermiche nonché tutti gli altri Enti pubblici sia territoriali sia non territoriali.

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Art. 5

Obblighi dei Soci

 Gli Enti locali soci sono obbligati a versare alla società il 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo annuo dei canoni e contributi di cui all'art. 17, comma 8 della L. 896/86 così come modificata dalla L. 470/95 e dalla Legge Regionale Toscana n. 5/2004 e comunque non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi).

Tutti i soci sono obbligati a fornire alla società la più ampia collaborazione per quanto concerne le informazioni richieste e sono inoltre obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni sociali favorendo gli interessi della società.

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Art. 6

  Cessione delle quote

I comuni hanno proporzionale diritto di prelazione sulle quote che gli altri soci intendano alienare, indicandone il prezzo e le modalità di vendita; detto diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della volontà di alienazione.

Trascorso inutilmente detto periodo tutti i soci hanno diritto di acquistare le quote in cessione, ivi compresi Enti locali ed Enti pubblici estranei alla compagine sociale sempre che posseggano i requisiti di cui all'articolo 4).

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Art. 7

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla società ed il rimborso delle quote verrà effettuato dalla società entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Il recesso, per essere validamente esercitato, deve in ogni caso essere comunicato all’Organo di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale: il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso.

In ogni caso il socio recedente deve adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società e solo in tal caso ha diritto al rimborso delle quote, sulla base dei bilanci dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

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Art. 8

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi) ed è ripartito in quote ai sensi del Codice Civile.

Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

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Art. 9

Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

E' vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, agli enti consorziati; gli utili netti verranno dunque accantonati a riserva.

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Art. 10

Organi della Società

Sono organi della Società:

1) L'assemblea dei Soci;

2) L’Organo di Amministrazione

3) Il Presidente ed il Vice-Presidente in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione.

4)Il Collegio Sindacale.

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Art. 11

Assemblea dei Soci

L’Assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo e comunque nella regione Toscana indicato dall’Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci ovvero negli altri casi previsti dalla legge, mediante i seguenti metodi:

a) comunicazione inviata al domicilio risultante dal Libro soci almeno 8 giorni prima dalla data dell' adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax oppure di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza di regolare convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Soci, in proprio o per delega, e l’Organo di Amministrazione e i Sindaci effettivi siano tutti presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell' assemblea risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. L'assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea è presieduta, dal vice-Presidente.

Se anche il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l’Amministratore Unico è assente o impedito, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale venga redatto ai sensi della legge da un Notaio.

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Art. 12

Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi

L'Assemblea:

a) approva il bilancio;

b) nomina l’Organo di Amministrazione, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, nonché, nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 15, il Presidente e il Vice-Presidente del medesimo;

c)impartisce le direttive generali di azione della società e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall’Organo di Amministrazione;

e) determina le eventuali indennità da corrispondere all’Organo di Amministrazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 9 del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Se i Soci intervenuti non raggiungono il quorum indicato nel comma precedente l'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta; le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società,la nomina dei liquidatori e i loro poteri, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto devono essere deliberati con particolari quorum assembleari.

L'Assemblea, in tal caso, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Le delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie saranno redatte da un Notaio.

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Art. 13

Rappresentanza nell'Assemblea

La rappresentanza degli Enti è garantita secondo le regole vigenti, che consentono la delega scritta previo atto deliberativo. Nessuno può rappresentare più di due soci.

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Art. 14

Organo di Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere scelto anche tra i non soci, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri nominati secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto n. 2012, n. 135, e ss.mm.ii..

La scelta, così come la nomina, dell’Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione spetta all’Assemblea.

L’Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto siano demandati all’Assemblea, provvede ad ogni altro atto relativo al personale della società, compresa l’assunzione dei dipendenti.

L’Organo di Amministrazione dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è revocabile dall’Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell’articolo 2383 del Codice Civile.

L’Organo di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e funzioni. La retribuzione del Direttore Generale è stabilita dall’Organo di Amministrazione, in ragione dei compiti e delle funzioni conferite.

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Art. 15

Consiglio di Amministrazione

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando sia fatta domanda da almeno la metà dei sui membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque giorni prima e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail inviato almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due dei componenti il Consiglio medesimo ed il voto favorevole della maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono anche svolgersi per video o tele-conferenza a condizione: che il Presidente ed il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di un consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Il consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri di rappresentanza. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle cariche attribuite sentito il parere del Collegio Sindacale.

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Art. 16

Rappresentanza legale

L’Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale nonché la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Detti poteri possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai suoi membri, ovvero dall’Organo di Amministrazione al Direttore, con potere disgiunto.

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Art. 17

Controllo legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o per scelta da parte dei soci, il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

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Art. 18

Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

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Art. 19

Componimento delle controversie

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è decisa da un Collegio Arbitrale a norma degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Siena.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza ex bono et aequo entro trenta giorni dalla nomina. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti interne e comunitarie.

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